ART. 1 – Denominazione

  1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge n.383 del 7 dicembre 2000 e della vigente normativa in materia, l’Associazione di Promozione Sociale denominata:

«EXPERIENCE FOR YOU», in forma contratta «X4U»

  1. L’Associazione utilizzerà, in ogni comunicazione sociale ad intra ed ad extra, la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o il suo acronimo “APS”.

ART. 2 – Sede legale

  1. La Sede legale dell’Associazione è posta in Milano, Via Guido Cavalcanti 5, 20127 Milano
  2. Il trasferimento della Sede legale o l’apertura di ulteriori sedi operative e/o di rappresentanza sul territorio nazionale non comporteranno modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione alle competenti autorità amministrative.

ART. 3 – Durata

  1. L’Associazione è costituita per una durata illimitata.

ART. 4 – Finalità

  1. L’Associazione svolge attività di promozione e utilità sociale e non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  3. promuovere una nuova cultura imprenditoriale basata sulla responsabilità sociale personale, sulla centralità della persona, sulle relazioni di reciprocità e sulla funzione sociale del profitto d’impresa;
  4. contribuire ad unire le forze per aggregare o aggregarsi con tutte le realtà associative, imprenditoriali e istituzionali che condividono i medesimi valori, al fine di rafforzare la cultura e la progettualità per un mondo migliore;
  5. avviare percorsi di promozione della cultura dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile per l’economia, di cosviluppo dei territori, di supporto all’occupazione e all’imprenditorialità in ottica partecipativa;
  6. sostenere e promuovere nuovi rapporti intergenerazionali finalizzati alla creazione di bene comune (nuova occupazione, nuova imprenditorialità, nuove dinamiche sociali);
  7. avviare, in proprio e in partenariato con Università, Centri Studi, Enti di ricerca, Scuole, nazionali e straniere, corsi e percorsi di formazione ed alta formazione sulle tematiche inerenti l’economia sociale per imprenditori, manager, professionisti, amministratori pubblici, cittadini;
  8. organizzare eventi di sensibilizzazione dei territori verso le modalità di cosviluppo;
  9. promuovere alleanze strategiche pubblico-privato finalizzate allo sviluppo integrale della persona, delle aziende, dei territori, attraverso nuovi modelli di collaborazione e partenariato sostenibili;
  10. promuovere la cultura della relazionalità tra persone, territori, aziende, amministrazioni, tanto a livello locale quanto globale, per la realizzazioni di diffuse reti virtuose internazionali;
  11. elaborare, proporre, gestire progetti di economia sociale;
  12. avviare partenariati con aziende pubbliche e private, enti locali e pubbliche amministrazioni, istituti scolastici, università ed enti di ricerca, soggetti del III settore;
  13. curare e promuovere la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e documenti, in formato editoriale tradizionale e digitale, a mezzo stampa, video e web, relativamente all’economia sociale per una nuova cultura imprenditoriale;
  14. avviare, gestire e/o partecipare a progetti di promozione di un’economia sostenibile nell’ambito del turismo, dell’agricoltura, della cura della persona, del cibo biologico, degli stili di vita sostenibili, dell’edilizia sociale e, in maniera esemplificativa e non esaustiva, in tutti quegli ambiti dell’attività umana che contribuisce al ben-essere della persona nel senso più profondo e allo sviluppo e promozione dei beni relazionali oltre che alla valorizzazione del pianeta Terra, casa comune del genere umano che desidera vivere in un “mondo migliore”;
  15. promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali, turistiche e ricettive per i propri associati, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
  16. promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza, gioventù), per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
  17. aderire, promuovere e contribuire all’attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
  18. aderire, promuovere, organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell’Associazione.

ART. 5 – Soci

  1. Possono divenire Soci dell’Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, private e pubbliche, italiane o straniere, che condividendone gli scopi dichiarati nel presente Statuto ne facciano formale richiesta.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo delibera, entro trenta giorni, sulle domande di ammissione.
  4. In caso di non ammissione, l’interessato può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea dei Soci che, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
  5. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa richiesta per l’anno di riferimento come deliberata dall’Assemblea dei Soci e a rispettare il presente Statuto e gli ulteriori ed eventuali provvedimenti adottati dagli organi dell’Associazione, specificando in quale categoria di Soci intenda essere integrato.
  6. Sono previste 4 categorie di Soci:
  • Fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione contribuendo personalmente al suo avvio; in seguito, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita;
  • Ordinari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
  • Simpatizzanti: condividono gli scopi e lo stile dell’Associazione, versano una quota una tantum per la partecipazione a limitate attività della stessa, non godono del diritto di voto attivo e passivo per la designazione degli organi sociali;
  • Sostenitori: oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie a sostegno delle attività dell’Associazione o si sono distinti per particolari meriti a favore dell’Associazione.
  1. La quota associativa è personale ed intrasmissibile.
  2. In seguito al versamento della quota associativa, si ha l’iscrizione del Socio nel Libro Soci nella categoria di competenza.

ART. 6 – Diritti e doveri dei Soci

  1. I Soci, Fondatori, Ordinari e Sostenitori, iscritti a Libro Soci e in regola con il versamento della quota associativa, sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo per la designazione degli organi sociali.
  2. Vige il principio di personalità del voto per il quale ogni Socio ha diritto ad un voto, salvo le eventuali deleghe.
  3. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento della personale attività prestata a favore dell’Associazione.
  4. I Soci hanno il dovere di versare nei termini previsti la quota sociale e di rispettare il presente Statuto e gli ulteriori ed eventuali provvedimenti adottati dagli organi dell’Associazione.
  5. I Soci svolgeranno la propria attività a favore dell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  6. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei Soci, prestate in forma libera e gratuita. In casi di particolare necessità, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri Soci.

ART. 7 – Recesso ed esclusione del Socio

  1. Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo contenente la motivazione della decisione.
  2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto dell’Associazione o che, con il suo comportamento, porta discredito all’Associazione può essere sanzionato con delibera motivata adottata dal Consiglio Direttivo.
  3. Le sanzioni progressive sono:
  4. in caso di prima contravvenzione, il richiamo verbale da parte di un membro del Consiglio Direttivo;
  5. in caso di reiterarsi del comportamento, il richiamo scritto da parte del Consiglio Direttivo;
  6. in caso di comportamento che arrechi grave pregiudizio all’Associazione o di contravvenzione ripetuta pur in seguito all’erogazioni delle precedenti sanzioni, l’esclusione dall’Associazione.
  7. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni del Socio interessato.

ART. 8 – Organi sociali

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
  • l’Assemblea dei Soci,
  • il Consiglio Direttivo,
  • il Presidente,
  • il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato),
  • il Collegio dei Probiviri (qualora nominato).
  1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Saranno riconosciuti quei rimborsi per le spese sostenute e documentate dagli organi per attività funzionali al perseguimento degli scopi associativi.
  2. L’Associazione può, tramite un proprio Regolamento di funzionamento, prevedere la costituzione di ulteriori organi operativi per il funzionamento dei quali non è necessaria una modifica del presente Statuto.

ART. 9 – Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, Fondatori, Ordinari e Sostenitori, iscritti a Libro Soci e in regola con il versamento della quota associativa.
  2. L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori, mediante avviso scritto o comunicazione via posta elettronica.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 10 – Compiti dell’Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei Soci deve:
  • approvare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 – Validità dell’Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Ogni Socio partecipante all’Assemblea può essere latore di un massimo di n.3 (tre) deleghe.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
  4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; può deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo col voto favorevole con le medesime maggioranze.

ART. 12 – Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette), comunque dispari, membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre su convocazione del Presidente o della maggioranza dei suoi membri; le convocazioni possono avvenire mediante avviso scritto o comunicazione via posta elettronica, per telefono o, in casi di urgenza e necessità, oralmente.
  4. Nel rispetto delle modalità di convocazione di cui al precedente punto 3., il Consiglio Direttivo può riunirsi ogni qualvolta ne sia valutata la necessità.
  5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente e, se opportuno, un Vice-Presidente.
  6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea o delegati al Presidente; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; elabora le linee strategiche dell’Associazione.
  7. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
  8. In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, il Presidente può cooptare un nuovo Socio che resterà in carica sino alla successiva Assemblea ove si procederà alla nomina di un membro effettivo.

ART. 14 – Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  2. Il Presidente dura in carica per n. 5 (cinque) anni e può essere rieletto.
  3. Il Presidente può delegare i suoi poteri, in tutto o in parte, a titolo temporaneo o provvisorio, a uno o più membri del Consiglio Direttivo con formale atto motivato e nominativo.

ART. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non Soci, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, coadiuvando il Consiglio Direttivo nella predisposizione del rendiconto economico annuale preventivo e consuntivo.
  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 16 – Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea dei Soci qualora la stessa lo ritenga necessario.
  2. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.
  3. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere anche non Soci dell’Associazione.
  4. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme dello Statuto da parte dei Soci e degli altri Organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e Organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge sono deferite all’Autorità giudiziaria.
  5. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
  6. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
  7. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 17 – Risorse economiche

  1. Le risorse economiche di cui dispone l’Associazione sono costituite da beni mobili e immobili pervenuti ad essa attraverso:
    1. a) quote annuali e contributi volontari o straordinari dei Soci;
    2. b) eredità, donazioni e legati ricevuti;
    3. c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni di diritto pubblico, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    4. d) contributi dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali;
    5. e) contributi di soggetti privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    6. f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    7. g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini statutari;
    8. h) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
    9. i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
    10. j) finanziamenti, anche onerosi, provenienti da istituti di credito;
    11. k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione di Promozione Sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci, nemmeno in forma indiretta.
  3. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
  4. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 18 – Rendiconto economico-finanziario

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima della prevista Assemblea e può essere consultato da ogni Socio su richiesta.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 19 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con le modalità di cui al presente Statuto o per disposizione delle competenti Autorità.
  2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 – Clausola arbitrale

  1. Ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra Soci ovvero tra Soci e Organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge debbono essere deferite all’Autorità giudiziaria, sarà devoluta per la sua definizione ad un arbitro unico che giudicherà pro bono o al Collegio dei Probiviri, se costituito.
  2. Il lodo così adottato è inappellabile ed immediatamente esecutivo.

ART. 21 – Disposizioni finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.